Venerdì prossimo incontro presso il comitato di frazione di Montecarelli (Comune di Barberino del Mugello FI)

per illustrare il progetto di impianto eolico su monte Gazzaro, presso il Passo della Futa.

 I “cittadini autoconvocati per la difesa del territorio” presenteranno il progetto, ormai approvato, ma di cui la popolazione locale è stata tenuta, di fatto, all’oscuro.

Volantino_eolico_def

 Ecco di seguito, in maggior dettaglio, alcuni argomenti critici che verranno illustrati in quella sede:

 Centrale eolica di Monte Gazzaro: le perplessità di un’approvazione

 Premessa


 La Giunta della Regione Toscana (con Deliberazione 25 giugno 2013, n. 481, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – BURT – parte seconda, n. 28 del 10 luglio 2013 – da pag. 18 a pag. 59)

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/1162641/PARTE+II+n.+28+del+10.07.2013.pdf/33932596-521c-400a-a4f9-e9ce9693e80e

ha approvato la compatibilità ambientale della centrale eolica proposta da HergoWind S.r.l. per il Monte Gazzaro, sull’Appennino fiorentino, ai confini fra i comuni di Firenzuola, Scarperia e Barberino del Mugello, circa 2 km a est del passo della Futa. Oltre alle opere stradali di accesso al cantiere e alle connessioni con la rete elettrica, si tratta di sei aerogeneratori, alti ciascuno fra 91 e 95 metri (l’altezza di un grattacielo di 30 piani) previsti lungo il crinale appenninico principale, che si trova così ad essere convertito, qui, ad area industriale. Questo, per la Regione Toscana, non è stato elemento sufficiente per respingere il progetto, né lo sono state molte altre considerazioni, come il significato che tale segmento di crinale riveste per il fatto di coincidere con quello che fu il nodo della linea gotica. Qui, fra l’altro, la memoria della seconda guerra mondiale è sottolineata dalla presenza del cimitero militare tedesco del passo della Futa, che ospita i resti di oltre trentamila soldati morti in queste zone, cimitero dominato dal contrafforte di Monte Gazzaro su cui sono previste le sei turbine.

Lo stesso tratto di crinale è quello in cui coincidono il Sentiero Italia/Grande Escursione Appenninica e la Via degli Dei, percorso escursionistico ormai di rilievo e frequentazione internazionale, per il fatto di consentire l’arrivo a piedi, da Bologna città, a Fiesole e Firenze. Non a caso, nei suoi pareri, il comune di Firenzuola ha motivato il proprio parere negativo con un impatto paesaggistico “non sostenibile (…) anche nei confronti del pregio storico e ambientale della zona, meta di un importante flusso turistico.

http://www.regione.toscana.it/-/progetti-sottoposti-a-procedura-di-valutazione-di-impatto-ambientale

(nome del file: Allegato 2 – Comune Firenzuola).

La valenza paesaggistica del sito di progetto, al di là di ogni considerazione soggettiva in merito, è comunque attestata dal fatto che, stando alle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP), il sito stesso sarebbe sottoposto a “Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto”, e rientra in “Area fragile da sottoporre a Programma di Paesaggio” (il che costituirebbe “invariante strutturale” – vedere pag. 2 del parere della Provincia di Firenze del settembre 2012 – nome del file: Allegato 1 – Provincia di Firenze – parere che sarebbe interessante e dettagliato anche per molti altri aspetti, soprattutto ma non solo, di ordine faunistico).

Nell’esprimere il nostro stupore e il nostro disappunto per l’approvazione del progetto, possiamo solo ipotizzare una sua correlazione all’avvicendamento, avvenuto circa un anno fa, al vertice del Settore regionale competente alle Valutazioni d’Impatto Ambientale, valutazioni che, almeno sino ad allora, ci apparivano improntate a un rigore commisurato al valore (paesaggistico, artistico, testimoniale, ambientale, e in ciò anche economico) del territorio toscano, universalmente riconosciuto. 

Ci è possibile ricostruire gli aspetti di tale progetto (raggruppandone le criticità principali, ma non uniche, in specifici capitoli) dai suoi elaborati e allegati, consultabili, insieme ai relativi pareri e osservazioni, sulle pagine del sito della Regione Toscana dedicate alle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.), ed è a queste pagine e a questi file che ci riferiamo.

http://www.regione.toscana.it/-/progetti-sottoposti-a-procedura-di-valutazione-di-impatto-ambientale

 Criticità idrologiche e geologiche.

 Al di là del fatto che tutta l’area di intervento è interessata da vincolo idrogeologico, l’attenzione corre alle riserve d’acqua sotterranee del Monte Gazzaro, che sembravano essersi salvate (finora) dal disseccamento (definitivo) che ha colpito sorgenti e corsi d’acqua delle aree più prossime al tracciato della galleria della TAV Bologna-Firenze, che valica il crinale al di sotto del Giogo di Scarperia, 7 km più a est.

Eppure, sulle relazioni di fattibilità geologica (allegate da HergoWind stessa al proprio progetto – nomi dei file: Relazione – TURBINE E STRADA ACCESSO e Relazione – LINEA ENEL) troviamo numerose affermazioni che, sotto questo profilo, appaiono quanto meno allarmanti. L’estensore della relazione puntualizza infatti ripetutamente che per l’area di intervento “ci troviamo su un crinale che costituisce area di infiltrazione di sorgenti di acque destinate al consumo umano”, e in più punti, che riportiamo di seguito, specifica e dettaglia le criticità dell’intento progettuale sotto il profilo idrogeologico.

Nel caso specifico del Parco Eolico Monte Gazzaro esistono le specificità idrogeologiche che si manifestano nelle numerose sorgenti che si trovano sul versante nord (alcune delle quali di interesse pubblico) e nelle sorgenti della concessione mineraria Panna, che si trovano sul versante sud.

(…)

Ciò è dovuto, oltre all’elevata piovosità nella zona dello spartiacque, a (…) una notevole permeabilità “secondaria” per fratturazione, costituendo così acquiferi anche consistenti; l’infiltrazione efficace è quindi localmente elevata ed il ruscellamento superficiale ridotto o quasi del tutto assente.

(…)

La particolare posizione del parco eolico in una zona di ricarica degli acquiferi, quindi come vedremo più avanti vulnerabile dal punto di vista idrogeologico, impone l’adozione di criteri di progetto particolarmente severi per la realizzazione dell’opera.

In particolare, si possono riassumere di seguito i criteri principali di salvaguardia:

1) Nell’area di crinale, gli aerogeneratori e la strada di cantiere non interessano zone di rispetto delle sorgenti. Tuttavia, essendo il crinale una zona di ricarica per definizione, oltre che per metà compreso nella concessione mineraria ‘Panna’ di proprietà della Sanpellegrino SpA, le movimentazioni di terreno ed il transito degli automezzi dovranno essere regolamentate (vedi punti seguenti).

2) La strada di crinale tra AE01 ed AE06 (gli aerogeneratori, o turbine ndr) sarà eseguita minimizzando gli interventi di scavo, e privilegiando sempre il riporto di materiale granulare per la riduzione delle irregolarità della stessa. (…)

3) Non saranno eseguiti scavi di sbancamento nel substrato in litologia arenacea con la sola eccezione dei sondaggi a carotaggio continuo, delle aree dove si riscontrasse nei sondaggi affioramento diretto di marne ed argilliti, e ovviamente per la realizzazione delle fondazioni e delle piazzole degli aerogeneratori. In questo caso, allo scavo seguirà immediatamente il getto del magrone di fondazione in modo da evitare infiltrazioni dirette sugli scavi aperti.

4) Il ricorso a fondazioni profonde (pali, micropali) sarà possibile solo nei casi in cui i sondaggi geognostici (da eseguirsi prima dell’adeguamento della viabilità e dell’esecuzione delle piazzole) dimostreranno la presenza inequivocabile di argilliti e marne (impermeabili), in caso contrario si ricorrerà a fondazioni superficiali.

(…)

Le caratteristiche generali di un aerogeneratore, ovvero lo sviluppo in altezza, la presenza di masse in movimento collocate presso l’estremità superiore, la spinta del vento, comportano un approccio particolarmente accurato al terreno di fondazione. (…) Per i problemi legati alla vulnerabilità idrogeologica degli acquiferi posti a sud ed a nord del crinale, non si può ricorrere a fondazioni profonde se non in casi accertati di presenza di marne ed argilliti al di sotto della fondazione, condizione verificabile solo successivamente all’indagine geognostica a carotaggio continuo. La progettazione preliminare si baserà quindi sull’ipotesi di fondazione superficiale.

 L’ipotesi di fondazioni superficiali è quella formulata dal progetto sottoposto alla V.I.A. (come da relazione generale di progetto, pag. 30-31 – nome del file: QRPR PG00). A dire il vero si è potuta verificare, a tal proposito, qualche curiosa contraddizione, o forse qualche problema di chiarezza, visto che a pagina 80 della relazione di progetto stessa si legge che “l’opera strutturale di maggiori dimensioni è sicuramente rappresentata dalle fondazioni degli aerogeneratori, che saranno costituite da piastre circolari in cemento armato Rck250/300. Le dimensioni della piastra di forma quadrata, con un lato di 10.00 m, saranno tali da opporsi agli sforzi di ribaltamento e slittamento dovuti all’azione del vento e alle azioni sismiche.”. Si tenga poi conto che, di tali piastre di fondazione, a pag. 31 (così come nell’elaborato grafico apposito – nome del file: QRPR PG05) si trova una rappresentazione planimetrica più ottagonale che quadrata. Il che non può che gettare un’ombra di dubbio sul rigore e sull’affidabilità della progettazione strutturale dell’impianto.

Qualunque sia la sagoma planimetrica di tali piastre, a pag. 30 si legge comunque che “in considerazione dell’elevato valore della rigidezza del sottosuolo richiesta, come da indicazioni del costruttore, le fondazioni di progetto sono tutte di tipo superficiale, con dimensioni tali da soddisfare i valori richiesti. In particolare si prevede di realizzare con fondazione diretta, contro suolo o substrato lapideo tutte le fondazioni degli aerogeneratori.

Ma, nelle integrazioni progettuali, sollecitate da pareri e analisi più dettagliate, si è poi palesata la concreta possibilità, per almeno due turbine, di dover completare le fondazioni stesse con l’infissione di palificazioni fino alla profondità di 18 m. Riferisce infatti la “Relazione risposta richieste di integrazione” (nome del file: QRPR Relazione INTEGRAZIONI), a pag. 14, che “per gli aerogeneratori AE4 ed AE5, la natura del substrato non affiorante sarà valutata mediante i carotaggi previsti”, e che “solo in caso di presenza di un substrato argillitico-marnoso, sotto gli aerogeneratori AE4 e/o AE5, saranno eseguite fondazioni profonde”.

Tornando alle relazioni di fattibilità geologica, leggiamo che “nei confronti di tutte e sei le torri eoliche previste (e, come precisato più avanti, per tutto il percorso previsto dalla nuova viabilità di accesso ndr) il grado di pericolosità è da considerarsi il medesimo, ovvero: Pericolosità geomorfologica elevata (G.3)

Relativamente alla strada di accesso si presentano criticità idrogeologiche analoghe a quelle del sito di impianto. Riferisce infatti la stessa relazione che la particolare posizione della strada di accesso al parco eolico propriamente detto avviene in una zona di ricarica degli acquiferi, quindi vulnerabile dal punto di vista idrogeologico, e ciò impone l’adozione di criteri di progetto particolarmente severi.

In particolare, si possono riassumere di seguito i criteri principali di salvaguardia:

1) Le zone di rispetto delle sorgenti (minerali e pubbliche) non saranno interessate da movimentazione di terreno o da transito di automezzi, con l’eccezione di un’area di tutela attraversata dal tracciato (anche della strada attuale) in località Fontegelata, indicata nella carta di pericolosità del Piano strutturale del Comune di Barberino di Mugello a pericolosità elevata “4p-Aree di tutela delle fonti di acquedotto pubblico”. (…)

2) La strada di accesso sarà eseguita minimizzando gli interventi di scavo all’adeguamento delle banchine laterali, soprattutto in curva, e privilegiando sempre il riporto di materiale granulare (di primo impiego e provenienza certificata) (…).

3) Non saranno eseguiti scavi di sbancamento nel substrato.

Va rilevato che non appare possibile soddisfare le condizioni 2) e 3) poiché la pista forestale esistente, la cui larghezza attuale è di circa 2,5 m (ammessa in più parti dagli elaborati), in alcuni tratti corre in trincea, come si può desumere anche dalle immagini alle pagine 131 e 170 della relazione di Studio di Impatto Ambientale (nome del file: SIA_Gazzaro). Avremo comunque modo di vedere che il transito dei mezzi d’opera necessita di larghezze nettamente superiori.

L’intervento appare quanto meno critico anche sotto il profilo geologico-sismico. Vi leggiamo infatti che tutta l’area (turbine, viabilità di accesso e allacciamento alla rete elettrica) “deve essere classificata in: pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi (4); terreni soggetti a liquefazione dinamica (5) in comuni a media-elevata sismicità (zone 3s); zone con possibile amplificazione per effetti stratigrafici (9, 10, 11) in comuni a media-elevata sismicità (zone 2 e 3s). Elemento, questo, su cui si potrebbe supporre fondato il dubbio sull’idoneità delle fondazioni “dirette”, superficiali, previste nel progetto originario.

Abbiamo così appreso che il versante nord del Monte Gazzaro, come per altro ben noto alle comunità mugellane, è “compreso nella concessione mineraria ‘Panna‘ di proprietà della Sanpellegrino SpA”. Non ci si può non chiedere quali possano essere le conseguenze dell’edificazione della centrale eolica sulle caratteristiche qualitative dell’acqua raccolta poco più a valle, imbottigliata e commercializzata dalla Sanpellegrino Spa (a sua volta del gruppo Nestlè, multinazionale svizzera del settore alimentare), ma si può presupporre che la centrale stessa verrà utilizzata dall’azienda per accreditare un’immagine di “ecosostenibilità” e di “attenzione all’ambiente” di facile presa, ma almeno discutibile.

Appare significativa la lettura del parere espresso, ormai alla fine del procedimento, da Publiacqua S.P.A. (nome del file: 2013-06-17 parere publiacqua), società affidataria della gestione del servizio idrico integrato per i comuni di Scarperia e Barberino del Mugello (non è invece riportato un parere dell’omologa società che opera nel comune di Firenzuola, vale a dire Hera S.P.A, in cui ricade tutto il versante nord del sito di progetto), da cui risulta che “nell’area d’intervento sono presenti (…) non due ma quattro sorgenti (..) soggetto di emungimento di risorsa idrica”, e in cui si “chiede che siano programmati e realizzati piani di monitoraggio ex-ante, in corso d’opera ed ex-post, aventi una durata e una frequenza idonei a consentire la caratterizzazione del sistema acquifero e della falda in esso contenuta (…) eventualmente anche in continuo, per consentire di tenere sotto controllo l’evoluzione delle falde”. E, visto che “il progetto prevede (…) opere invasive e potenzialmente interferenti rispetto alla falda idrica, il proponente dovrà approntare (…) un piano di approvvigionamento idrico di emergenza per le località alimentate dalle fonti idriche a rischio”, poiché appare concreta la possibilità che “a seguito della realizzazione del parco eolico, le attuali condizioni qualitative e quantitative della risorsa idrica prelevata dalle sorgenti siano alterate impedendo l’utilizzo della stessa per la sua destinazione d’uso (…)”.

Comunque sia, anche dopo il disastro idrologico originato dalle gallerie della TAV, si è costretti a rilevare che, per il Mugello, la Giunta Regionale Toscana sembra considerare la “risorsa acqua” come una variabile priva di particolare priorità, o comunque non degna di un’attenzione tale da contrastare gli interventi che ne presuppongano, se possibile, un’ulteriore compromissione.

 Perdita di patrimonio forestale.

 Lo Studio d’Impatto Ambientale (S.I.A.) allegato al progetto presentato da HergoWind, così recita (pag. 45): “L’impianto eolico ricade all’interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, in quanto categorie del paesaggio vincolate per legge ai sensi dell’articolo 142 del Codice (del Paesaggio ndr). In dettaglio si tratta principalmente dei territori boscati, interessati dall’allestimento di alcune delle piazzole (la situazione varia a seconda che si considera lo stato attuale e le delimitazioni del bosco riportate dagli strumenti di pianificazione), dalla sistemazione della viabilità esistente e dalla apertura di nuovi brevi tratti, necessari per l’accesso all’area d’impianto e/o alle piazzole, dalla realizzazione dell’area di cantiere presso la S.S. della Futa, dalla messa in opera della linea aerea in MT (dell’ENEL) per la connessione alla Rete.

Lo S.I.A. stesso cerca in più parti di minimizzare l’impatto dell’intervento sulle superfici boscate, anche se dalla tabella riepilogativa di pag. 139 si desume che dovranno essere abbattute formazioni boschive per oltre 20.000 mq. Il dato è comunque riassunto alle pagine 26 e 27 del Verbale di Riunione Istruttoria, allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla Delibera di approvazione

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/1162641/PARTE+II+n.+28+del+10.07.2013.pdf/33932596-521c-400a-a4f9-e9ce9693e80e

dove si legge che “la superficie forestale trasformata a seguito della realizzazione del progetto ammonta, secondo il proponente, a circa 24500 mq.

Tornando alla pagina 139 dello S.I.A., vi si asserisce che “Allo scopo di mitigare gli effetti negativi della realizzazione dell’impianto sono state adottate precise scelte progettuali.” Purtroppo però, non vengono mai specificate le specie vegetali e i generi del materiale a cui si asserisce di fare ricorso per il rivestimento delle opere di regimazione idraulica e di bonifica, nonché le opere di sostegno e di presidio ambientale: le previsioni (pagg. 77, 79, 80, 126 della relazione di progetto) sono limitate a generici ricorsi a ”idrosemina”, “sementi”, “fiorume”, “specie arboree ed arbustive”, “gradonate vive”, “talee e radicati arbustati o in fitocella”, “rinverdimenti”, ”gradonate vive” e così via. E anche per il futuro smantellamento dell’impianto, adeguatamente analizzato solo nella “Relazione risposta richieste di integrazioni” si asserisce di voler fare ricorso a “piantumazione di essenze arbustive ed erbacee autoctone”. In ciò fra l’altro non si tiene conto del fatto che in seguito a cospicui movimenti di terra la vegetazione autoctona può insediarsi solo dopo successioni pluridecennali, se non secolari, durante le quali è preceduta da processi dinamici in cui dominano specie ed associazioni dapprima pioniere e poi di fasi intermedie.

In merito alla dismissione dell’impianto rimane in ombra un altro aspetto: a pag. 35 della “Relazione in risposta alle richieste di integrazione”, si legge infatti che lo smontaggio degli aerogeneratori avviene in maniera inversa rispetto al montaggio. Si rende quindi necessaria una gru delle stesse dimensioni di quella utilizzata per il montaggio delle turbine”. Se ne desume che la viabilità di accesso al sito dovrà essere nuovamente liberata dalla vegetazione che nel frattempo ne avrà ricolonizzato i margini.

(…) Parte del materiale componente gli aerogeneratori, essendo metallico, potrà entrare all’interno di una filiera di riciclaggio. Altre componenti non riciclabili (specialmente all’interno della navicella) non saranno separate in sito ma in aree adibite allo smaltimento di componenti industriali.

Secondo la normativa vigente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152) i materiali derivanti dal decommissioning di un impianto eolico (materiali ferrosi, apparecchiature elettriche/ elettroniche/ elettromeccaniche e materiali da demolizione) sono da considerarsi ‘rifiuti speciali’, e quindi trasferiti in sito idoneo a tale tipologia. I materiali ferrosi potranno entrare nella filiera del riciclaggio, mentre i componenti elettrici dovranno essere smaltiti, come anche il materiale di demolizione, vedi tab. 1.3-1”.

Nella tabella 1.3-1, che pure appare dettagliata, non si fa però cenno alle concrete modalità di gestione di alcune “altre componenti non riciclabili all’interno della navicella” riferibili probabilmente a un componente assai delicato contenuto nella “navicella” stessa di una turbina eolica, vale a dire il magnete, costituito da materiali non ferrosi, normalmente elementi riferibili alle cosiddette “terre rare”, che se di per sé rappresentano un grosso punto di criticità per la costruzione delle turbine stesse, criticità che si rinnova al momento della loro gestione in quanto materiale di rifiuto.

Come rilevato anche dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello nel rispettivo parere (nome del file: Allegato 7 – UC Mugello), anche in seguito alla produzione della seconda “tranche” degli elaborati non risulta disponibile la progettazione dei rimboschimenti compensativi (con i rispettivi dati di localizzazione, tempi, criteri modalità e proprietà dei terreni su cui realizzarli), ripetutamente ipotizzati, rinviati ad accordi con “l’autorità competente” (vedere ancora, ad esempio, a pag. 139/S.I.A.: “Come misura di compensazione per le aree a bosco (faggete) interessate dalle opere in progetto si potrà prevedere la ricostituzione delle tipologie vegetazionali con modalità stabilite in accordo con l’autorità competente.”), sempre senza tenere nella minima considerazione il problema ineludibile delle successioni vegetazionali, le quali rendono in pratica assai difficile ed aleatoria la messa a dimora di una compagine forestale direttamente nella sua fisionomia evoluta e definitiva. A dire la verità, in una sorta di estremo tentativo di farsi parte diligente, l’Unione Montana si dichiara disposta all’alternativa, almeno, di una compensazione in forma di pagamento di oneri equivalenti: ma questo, è ormai risaputo, non è consentito dalla normativa vigente né dalla giurisprudenza ormai consolidatesi in merito (art. 1 della L. 239/2004, Linee Guida ministeriali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, Parere del Consiglio di Stato n. 2849/2008, Sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2010).

La più gran parte della viabilità di accesso e di servizio alle piazzole destinate alle turbine è prevista in area forestale (per un totale di circa 3 km di sviluppo, sul crinale o nelle immediate vicinanze), attraversando fra l’altro boschi di faggio che, negli anni scorsi, sono stati oggetto di onerosi interventi di conversione all’alto fusto. Quasi solo le piazzole stesse sono previste su terreno non boscato, e solo in parte. E’ vero che la viabilità prevista sfrutta, almeno per buona parte, una pista forestale esistente ma, come già accennato, occorre tenere conto della larghezza del varco necessario all’accesso dei componenti delle torri eoliche e dei mezzi di trasporto e di cantiere. Per “le strade esistenti attualmentela larghezza media è di 2,5 m (nota 2 a pag. 32 della relazione dello S.I.A.), ma si prevede una “sezione utile di 4,0 (metri, si presume ndr) comprese le cunette laterali in fase di esercizio” (ibidem). Per essere più precisi, nella relazione di progetto (pagg. 26 e 125), si asserisce che le piste di accesso al cantiere verranno progettate (l’uso del verbo al tempo futuro lascia intendere che ancora non sia stato fatto ndr) nel rispetto delle seguenti caratteristiche geometriche:Larghezza carreggiata di 3.00 m, oltre a banchine laterali di 0.50 m da ogni lato, per totale ingombro piattaforma stradale di 4.00 m”. (Sembra cioè di capire, ma non è chiaro, che le banchine laterali siano destinate, in fase di esercizio, a diventare cunette).

Queste previsioni progettuali vanno però confrontate con gli elaborati grafici (nome del file: QRPR VI03) che illustrano gli ingombri dei mezzi di trasporto dei componenti le turbine, lunghi fra i 15 e i 32 m, e pesanti dalle 12 alle 28 tonnellate, senza considerare il trasporto dei mezzi per la messa in opera di esse. Salta subito agli occhi che la larghezza dei mezzi stessi raggiunge i 2,92 m (agli assi): una carreggiata di 3 m lascerebbe quindi appena 4 centimetri per parte, a lato di ciascun allineamento di ruote, per le esigenze di manovra o per le semplici correzioni di direzione. Anche ammessa una perizia eccezionale da parte degli operatori al trasporto, tale da gestire al meglio il transito nel bosco, rimane il problema di gestire i passaggi nei tratti curvilinei del tracciato. E rimane poi il fatto che un ingombro complessivo della “piattaforma stradale” ipotizzata (4 m) appare palesemente inferiore all’ingombro trasversale delle “navicelle”, che è indicato in 4,40 m. Tutto ciò lascia comunque presagire una sottostima della larghezza della striscia di terreno da “liberare” dal bosco. E, anche solo con la premessa di progetto di un varco stradale complessivo di 4 metri, i tecnici stessi incaricati da HergoWind presuppongono (ancora tabella a pag. 32 della relazione dello S.I.A.) una larghezza intorno ai 7 m per la striscia di terreno da destinare alla rimozione della vegetazione arborea, eufemisticamente chiamata “sfalci vegetazionali”, a corredo delle non chiarissime tabelle di cui alla pag. 58 della relazione progettuale.

Con queste premesse, visto il regime di tutela delle aree boscate in quanto tali, sancito dal D.Lgs. 42/2004, (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) lascia interdetti che, per il progetto della centrale eolica di Monte Gazzaro, la competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici abbia rilasciato, alla Regione, un parere incondizionatamente favorevole, privo di motivazioni.

(Incidentalmente: colpisce anche il fatto che per quanto di propria competenza la Soprintendenza Archeologica, a seguito di una valutazione estremamente severa del progetto (18/7/2012), abbia rilasciato, appena 13 giorni dopo (31/7/2012), e senza che ce ne risultino integrazioni progettuali, un parere esplicitamente positivo.)

Integrazioni non diffuse con pubblicazione. (rif. ultimo capoverso pag. 22 – Verbale Riunione Istruttoria)

 Sotto il profilo degli impatti sull’avifauna si coglie soprattutto un elemento. Lo S.I.A. riferisce (pagg. 145) che nell’area dell’impianto, durante il monitoraggio avifaunistico, si siano verificati “solo” due avvistamenti di aquila reale. Gli approfondimenti richiesti in merito a HergoWind, e da questa commissionati a specialisti del settore, sono, sì, stati presentati alla Regione Toscana, ma non sono consultabili al pubblico. HergoWind ha infatti chiesto alla Regione Toscana di non rendere pubblici tali approfondimenti, adducendo “motivi di segreto industriale o commerciale”. Non ci è dato conoscere nel dettaglio tali motivi, ma tale facoltà è stata comunque concessa dalla Regione, grazie all’art. 52bis recentemente introdotto nella legge regionale sulla V.I.A..

E’ chiaro che di questo ipotetico impatto, e degli altri che questa centrale comporterà, disboscamenti compresi, ci si potrebbe fare una ragione, almeno in linea di principio, in cambio di una produttività di energia non prodotta da combustibile tale da costituire una valida contropartita, e correlata a una dimostrata e valida ventosità del sito, opportunamente misurata, tenuto ovviamente conto delle prestazioni dei modelli di turbina di cui è previsto l’impiego. Ma, sebbene sulla relazione generale di progetto (pag. 9), venga dichiarato che “il potenziale eolico del Parco eolico proposto è stato valutato sulla base di misurazioni effettuate con un anemometro installato direttamente sul sito e con quattro stazioni di misura di riferimento”, e che “l’anemometro installato sul sito di impianto copre un periodo di misura superiore ad un anno”, l’unico anemometro predisposto su uno dei punti del sito di progetto (precisamente nel punto in cui è prevista la turbina n. 6, vale a dire quella più a est di tutte) risulta essere stato installato a procedimento di V.I.A. ormai in via di conclusione, non prima del giugno 2013, e comunque dopo la presentazione del progetto. Fra l’altro, sul posto (luglio 2013), duole constatare che l’impegno enunciato alla pag. 53 della relazione di progetto (“Particolare attenzione verrà prestata nel massimizzare le percentuali di reimpiego dei materiali all’interno delle aree di cantiere, in particolare si prevede di riutilizzare integralmente il cotico superficiale movimentato per interventi di inerbimento e piantagione”) non è stato rispettato neppure per un intervento limitato e circoscritto come l’installazione dell’anemometro, al cui piede (siamo a una quota di 1100 m s.l.m.) troviamo terreno e vegetazione, erbacea ed arbustiva, rivoltati e sconvolti dalle pur semplici operazioni di scavo e di infissione dei tiranti.

In ogni modo, la Regione Toscana ha acconsentito alla richiesta di HergoWind di coprire col segreto industriale anche il report anemologico (“la documentazione integrativa, ad eccezione della relazione sull’aquila reale e del report anemologico, su cui la Società ha chiesto la riservatezza, ai sensi dell’art. 52Bis della LR 10/201, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, ed è rimasta a disposizione del pubblico presso l’URP della Regione Toscana…” – dal Verbale della Riunione Istruttoria del 18.06.2013 – Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale 25 giugno 2013, n. 481 – Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – n. 28 del 10.07.2013). Rimane quindi insoluto il dubbio su quanto la costruzione della centrale eolica di Monte Gazzaro sia finalizzata a un concreto contributo di produzione energetica, e quanto invece sia riconducibile al generoso regime di incentivazione a beneficio del gestore, e a spese dell’utenza.

In tema di produttività, giova inoltre sottolineare che da pag. 7 della relazione generale di progetto, ma anche da diverse altre parti degli elaborati progettuali, risulta che i progettisti di HergoWind non abbiano ancora scelto quale modello di turbina impiegare. Sembra quindi disattesa la prescrizione della legge statale che per la V.I.A. presuppone la redazione di un progetto “definitivo”. Non si può ad esempio non pensare che il ricorso a differenti modelli di turbine non comporti significative differenze di costo, visto fra l’altro che tale voce è quella che più di tutte (al 59%) incide sull’onerosità dell’investimento, come desumibile dall’elaborato impropriamente individuato come “Computo Metrico Estimativo”, o meglio, dal “quadro di sintesi” che di esso è fornito (nome del file: QRPR CME).

 Ulteriori carenze progettuali (riferite ai requisiti di legge statale sulla progettazione definitiva e alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – DM Sviluppo Economico 10.09.2010”).

 Le norme statali prescrivono che alla V.I.A. debba essere sottoposto un progetto a livello “definitivo” (“L’istanza è presentata dal proponente l’opera o l’intervento all’autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio d’impatto ambientale, la sintesi non tecnica (…)” – D.Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale – Titolo III – La Valutazione d’Impatto ambientale – Art. 23. Presentazione dell’istanza – comma 1).

Sempre per normativa statale il progetto definitivo “contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiamo significative differenze tecniche e di costo” (D.P.R. 207/2010 – art. 24 “Documenti componenti il progetto definitivo” – comma 1.)

Anche l’eventuale “dichiarazione di pubblica utilità” presuppone che il progetto sia presentato ed esaminato a livello di “definitivo(“La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità (…)” – art. 12 del DPR 327/2001). La dichiarazione di pubblica utilità costituisce prerequisito sia per l’esecuzione degli eventuali espropri, che per la realizzazione di un opera difforme alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, come in questo caso (per altro tipico delle centrali eoliche), dove ad esempio risulta che “secondo il PS (Piano Strutturale comunale ndr) di Firenzuola l’area in cui sono localizzati gli aerogeneratori rientra nelle aree fragili da sottoporre a Programma di Paesaggio” (pag. 28 del Verbale di Riunione Istruttoria). Anche la Provincia stessa ha di per se stessa, nel proprio parere, evidenziato le difformità che il progetto presenta rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento di rispettiva competenza (nome del file: Allegato 1 – Provincia di Firenze)

A dire la verità la Regione Toscana, con la legge regionale toscana in materia di V.I.A. (la l.r. n. 10 del 2010) reinterpreta e sottrae vigore al requisito di “definitività” del progetto così come concepito e prescritto dalla norma statale. In altre parole la Regione Toscana consente, a chi sottopone un progetto alla V.I.A., di non corredarlo dei requisiti, dettagliati dalla norma statale, tipici del “definitivo”, requisiti che, agli uffici a ciò preposti nonché alle associazioni e alla cittadinanza che ne sarà interessata, o anche colpita, consentirebbero una valutazione compiuta, di esso e dei suoi effetti sull’ambiente e sul contesto socioeconomico. La legge regionale toscana (l.r. 10/2010 art. 41 – comma 1 – lett. b)  intende, ai fini della V.I.A., per “progetto definitivo: nel caso di opere pubbliche, l’insieme degli elaborati tecnici predisposti i n conformità ai criteri dettati dall’articolo 93, comma 4, del d.lgs. 163/2006, nonché dal d.p.r. 207/2010; negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera”. Sorprende che, sul territorio toscano, la prescrizione di produrre, per la V.I.A., un progetto che possa dirsi “definitivo” sia tassativa per le opere pubbliche, ma non altrettanto per quelle private.

Ora, come si è detto, al di là alcune inquietanti imprecisioni, la relazione di fattibilità geologica relativa alle turbine asserisce, per Monte Gazzaro, che “la progettazione preliminare si basa sull’ipotesi di fondazione superficiale.” E, nella versione in cui è stato presentato alla Regione Toscana, effettivamente la previsione è tale per tutte le turbine. Nelle integrazioni progettuali, per due di esse, si è poi palesata la possibilità (non risolta dal proponente stesso, che rinvia la decisione a “carotaggi previsti”, cioè futuri) di completare le fondazioni stesse con l’infissione di palificazioni profonde: questo, oltre a incrementare, se possibile, una criticità idrologica già intrinseca, accende qualche perplessità sull’approfondimento progettuale su cui è stata effettuata la V.I.A.: il problema della tipologia delle fondazioni non è stato risolto neppure con le integrazioni che il proponente è stato chiamato a sviluppare.

E’ abbastanza intuibile che un progetto di centrale eolica riguarda un intervento assai complesso e composito, per numero e tipo di lavorazioni, forniture e materiali d’opera. Eppure, nel caso di Monte Gazzaro, l’unico elaborato tecnico-contabile disponibile (nome del file: QRPR CME) appare tutt’al più come un quadro economico, di una pagina e mezzo, articolato per tipologie, in cui lavorazioni, forniture e materiali d’opera sono trattati “a corpo”, senza alcun dettaglio, ma suddivisi solamente per grandi categorie, senza analisi e senza l’esplicitazione di alcun prezzo unitario. Purtroppo dobbiamo quindi tornare a rilevare una difformità con ciò che prescrive il contenuto della normativa statale, laddove dettaglia i requisiti del progetto definitivo, che è tale solo se corredato di un Elenco dei Prezzi Unitari (non reperito nella documentazione disponibile sulla centrale eolica di Monte Gazzaro) e di un Computo Metrico Estimativo (D.P.R. 207/2010 – art. 24 – comma 2, nonché D.Lgs. 163/2006 – art. 93, comma 4).

Incidentalmente, è sulla base di tali imprescindibili documenti contabili che possono essere quantificati gli “oneri istruttori a carico del proponente finalizzati a coprire le spese istruttorie”, oneri da rapportarsi appunto “al valore degli interventi”, come puntualizzato al paragrafo 9. delle “linee guida ministeriali” (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 recante “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”).

A dire la verità, tali “linee guida ministeriali” prescriverebbero (paragrafo 13.1) anche che il progetto fosse corredato da “un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell’intervento”, e da “i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale”, informazioni che non si sono reperite fra i documenti disponibili sul sito della Regione Toscana.

Per quanto riguarda il primo di questi due argomenti, possiamo solo evidenziare che l’impianto comporta, per le comunità locali, un indotto occupazionale nullo, visto che (pag. 142 della relazione di progetto) “lo stato degli aerogeneratori viene monitorato in continuo con un sistema di telecontrollo da remoto, non è prevista quindi nessuna attività sul posto di controllo o di manutenzione corrente”, e che “per la manutenzione ordinaria si prevede una frequenza semestrale ed un impegno pari a 6-8 ore per aerogeneratore e per intervento” (presumibilmente con personale specializzato in trasferta), previsioni che trovano una sostanziale conferma nel prospetto delle manutenzioni contenuto fra le “Risposte alle richieste di integrazione formulate dalla Regione Toscana”.

Anche relativamente all’identità del proponente appare qualche elemento di incertezza, visto che nel frontespizio del parere inviato via PEC dalla Provincia di Firenze alla Regione Toscana nel settembre 2012, il proponente appare essere non HergoWind (che ci risulta far capo al gruppo Infrastrutture S.P.A.) ma AGSM Verona S.P.A.. Vale la pena sottolineare che, in zona, tale ultima azienda già gestisce, oltre ad altri impianti eolici in Toscana, quelli di Casoni di Romagna e del Peglio-Carpinaccio. Questo, acquisito da AGSM successivamente alla sua costruzione, e fra l’altro ben visibile da Monte Gazzaro, è attualmente al centro delle cronache, e dell’attenzione della competente Procura della Repubblica, per alcuni oscuri episodi che sarebbero all’origine della sua autorizzazione, a suo tempo rilasciata alla European Wind Farms.

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/04/23/inchiesta-sugli-impianti-eolici-avviso-di-garanzia.html

AGSM comunque, proprio per le sue attività  di gestione di centrali eoliche , è già stata sanzionata dall’Autorità per la concorrenza e il mercato (“Antitrust”), nel 2010 e nel 2012: in quanto multiutility, a intero capitale pubblico, potrebbe infatti operare solo nel territorio, o al servizio diretto, del comune di Verona, che ne è proprietario al 100%, e non agire in regime di libero mercato.

http://www.cronache.org/agsm-sotto-lalbero-la-multa-antitrust/ 

Tornando alle incompletezze degli elaborati di progetto di Monte Gazzaro leggiamo, alla pag. 72 della relazione di progetto (nome del file: QRPR PG00), che “il montaggio degli aerogeneratori avverrà secondo schemi prestabiliti e collaudati da imprese specializzate con numerose esperienze analoghe”: ciò lascia intendere che il proponente affiderà a terzi i relativi lavori, il che presupporrebbe l’esistenza di un “disciplinare descrittivo tecnico e prestazionale degli elementi tecnici ed economici”, fra l’altro prescritto dalla normativa statale sulla composizione del progetto definitivo (D.Lgs. 163/06 – art. 93 – comma 4), ma di cui però, anche in questo caso, non si è trovato riscontro.

Neppure è stato prodotto ciò che è precisamente prescritto dal DPR 207/2010 – art. 26 – comma 1 – lett. l vale a dire il “censimento” delle preesistenze infrastrutturali a rete (ben presumibili lungo la connessione di allacciamento alla rete elettrica), finalizzato a un dettagliato e specifico “progetto di risoluzione”, per ogni singola possibile interferenza. E, a conferma del fatto che tale elaborato progettuale è tuttora mancante, la risoluzione delle interferenze viene indicata (pag. 49 del Verbale della Riunione Istruttoria) come una semplice prescrizione, da ottemperarsi successivamente al rilascio.

 Ed è con quest’ultima considerazione, nemmeno la più significativa, che chiudiamo questa rassegna (incompleta) delle perplessità aperte dall’approvazione della compatibilità ambientale del progetto della centrale eolica di Monte Gazzaro. 

Questa voce è stata pubblicata in Varie e contrassegnata con , , . Contrassegna il permalink.

Lascia un commento