L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2012
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO in particolare l’articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l’adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;
VISTO in particolare l’articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l’acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all’Autorità; VISTO in particolare l’articolo 8, comma 2-sexies, della legge n. 287/90, ai sensi del quale in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;
VISTO il proprio provvedimento n. 20670 del 13 gennaio 2010 con il quale è stata contestata alla società AGSM Verona S.p.A. la violazione dell’articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90, e alla medesima società è stata comminata una sanzione pecuniaria pari a 2.500 euro; VISTA la denuncia pervenuta in data 22 febbraio 2012 da parte del Comitato Monte dei Cucchi; VISTA la propria richiesta di informazioni alla società AGSM Verona S.p.A., trasmessa in data 23 marzo 2012 e sollecitata il 2 maggio 2012;
VISTE le informazioni della società AGSM Verona S.p.A. pervenute in data 7 maggio e 11 giugno 2012;
VISTI gli atti del procedimento:
RITENUTO che la società AGSM Verona S.p.A. (di seguito, AGSM), in quanto gestore in via esclusiva del servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Verona, è impresa che esercita un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90; CONSIDERATO che AGSM, in quanto gestore in via esclusiva del servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Verona, ove intenda svolgere attività in mercati diversi rispetto a quelli in cui è monopolista legale, come nella specie devono ritenersi quelli relativi alla produzione di energia elettrica, alla produzione di calore, al teleriscaldamento, della gestione calore, alla gestione di impianti di telecomunicazione ed ai relativi servizi di allacciamento ed al trattamento dei rifiuti, è tenuta, ai sensi dell’articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata e a comunicare preventivamente all’Autorità tale evenienza;
CONSIDERATO che, in base alla documentazione acquisita, emerge che AGSM continua a svolgere direttamente, in regime di concorrenza e, pertanto, in assenza di separazione societaria, attività di produzione di energia elettrica, produzione di calore, teleriscaldamento, all’allacciamento, gestione di impianti di telecomunicazione, gestione calore e trattamento dei rifiuti, nonostante la pronuncia contenuta nel provvedimento dell’Autorità n. 20670 del 13 gennaio 2010;
RITENUTO che, nel caso di specie, l’omissione della citata comunicazione preventiva prevista dall’articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90 è conseguenza diretta della violazione dell’obbligo di operare mediante società separata, imposto dall’articolo 8, comma 2-bis, ed è per tale ragione imputabile a AGSM;
RITENUTO che in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 8, comma 2-ter, l’Autorità applica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2-sexies, della legge n. 287/90, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 di euro;
RITENUTO che la persistenza del comportamento di AGSM, nonostante il provvedimento dell’Autorità n. 20670 del 13 gennaio 2010 configura una nuova violazione dell’articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90, autonomamente sanzionabile;
RITENUTO, pertanto, di dover avviare l’istruttoria, nei confronti della società AGSM Verona S.p.A., ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, per l’accertamento della violazione dell’articolo 8, commi 2-bis e 2-ter;
DELIBERA
a) di contestare alla società AGSM Verona S.p.A., gestore in esclusiva del servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Verona, la violazione dell’articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90, per non aver operato mediante una società separata per lo svolgimento dell’attività di produzione di energia elettrica, produzione di calore, teleriscaldamento, gestione di impianti di telecomunicazione, gestione calore e trattamento dei rifiuti;
b) di contestare alla società AGSM Verona S.p.A. la violazione dell’articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;
c) l’avvio del procedimento, per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 2-sexies, n. 287/90, nei confronti della società AGSM Verona S.p.A.;
d) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Manzoni;
e) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;
g) che il procedimento deve concludersi entro il 1° dicembre 2012. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. p.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella